Modulistica per l’iscrizione

TUTTE LE ISTANZE DIRETTE ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI BOLLO €16,00

Legge 247-2012 – Testo aggiornato al 18 luglio 2020

Precisazioni sul tirocinio per l’emergenza sanitaria COVID 19

Il D.L. 08.04.2020 N. 22 (cd. Decreto Scuola), stabilisce per i laureati nell’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019 la pratica è ridotta a 16 mesi ed è applicabile esclusivamente a chi si è laureato nell’ultima sessione dell’anno accademico 2018/19, ossia la sessione straordinaria che va da febbraio 2020 al 15/06/2020 (termine così prorogato dal medesimo d.l. n. 22/2020).

Durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 – in attesa di pubblicazione di apposito decreto ministeriale volto ad individuare modalità di svolgimento del tirocinio forense diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle c.d. a distanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 22/2020 (c.d. decreto scuola), e considerando l’attuale sospensione dell’attività giudiziaria ordinaria e più in generale l’evidente rallentamento che subirà la stessa anche per i prossimi mesi con connessa limitazione della attività presso gli studi legali – lo svolgimento della pratica forense avverrà preferibilmente con modalità da remoto, anche con riferimento alla partecipazione alle udienze, così come deliberato dal CNF con provvedimento n. 168 del 20.03.2020, nonché attraverso lo svolgimento di ricerche ed approfondimenti giuridici e la redazione di atti giudiziari.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020 cit., il semestre di tirocinio professionale all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto alla emergenza COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di 20 udienze di cui all’art. 8, comma 4, Decr. Min n. 70/2016. 

Iscrizione All’Abo degli Avvocati

Documenti per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati

Domanda iscrizione Albo Avvocati

Privacy per iscrizione ad Albi e Registri

Autocertificazione e atto notorio

Tabella tasse regioni per l’abilitazione professionale

EDISU PIEMONTE – TASSA ABILITAZIONE – GUIDA AL PAGAMENTO

Tassa di concessione governativa: 168,00 €, su c/c postale n. 8003, intestato a Agenzia delle entrate,
centro operativo di Pescara – tasse e concessioni governative

Iscrizione All’Albo degli Avvocati Stabiliti

Normativa avvocato stabilito – integrato

Ministero Giustizia – DAG – riconoscimento della qualifica professionale di avvocato – direttiva 2005/36/CE – direttiva 98/5/CE

Documenti per l’iscrizione come Avv. Stabilito

Domanda per l’iscrizione come Avv. Stabilito

Modello dichiarazione intesa Avv. Stabilito

Privacy per iscrizione ad Albi e Registri

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001 -Dispensa dalla prova attitudinale

Domanda per passaggio da Albo Avvocati comunitario stabilito a Albo Avvocati Ordinario

Autocertificazione e atto notorio

Iscrizione All’Abo Cassazionisti

CNF – ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI

ATTENZIONE: il termine ultimo entro il quale maturare il requisito di anzianità professionale (dodici anni) per presentare domanda di iscrizione all’albo delle giurisdizioni superiori è quello del 2 febbraio 2024 (Milleproroghe 2023 – D.L. 29.12.2022 n.198 convertito dalla L. 24.02.2023 N.14 – G.U. 27.02.2023). Lo stesso riguarda la maturazione dell’anzianità professionale e non la data di presentazione dell’istanza, che quindi potrà essere presentata anche successivamente.

Documenti per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti

Richiesta certificato per iscrizione alla Cassazione

Le istanze per l’iscrizione all’albo dei cassazionisti possono essere trasmesse anche via pec al seguente indirizzo: albocassazionisti@pec.cnf.it

Se gli allegati saranno firmati digitalmente non servirà il successivo invio degli originali.


Cancellazione dall’Albo degli Avvocati

Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati

Cancellazione dall’Albo degli Avvocati Cassazionisti

Da inviare al CNF con pec: albocassazionisti@pec.cnf.it

Domanda per la cancellazione formato compilabile con editor di testo

Domanda per la cancellazione formato stampabile

Richiesta di nullaosta per trasferimento

Istanza per trasferimento ad altro Ordine

Allegare 2 marche da €16.00 e versare il bolletino PagoPa che vi verrà inviato dalla segreteria

Modulistica praticanti

DECRETO 17 marzo 2016, n. 70 

Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU Serie Generale n.116 del 19-05-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/2016 – Testo del Decreto: DM70/2016

Requisiti dell’avvocato per accogliere tirocinanti:

L’avvocato, che intenda accogliere un praticante presso il proprio studio, deve:

essere iscritto all’albo con un’anzianità di almeno cinque anni;

essere in regola con la formazione obbligatoria per il triennio precedente ovvero per i singoli anni 2020 – 2021 – 2022 (deroga CNF) come da REGOLAMENTO del 16 luglio 2014, n.6 – per la formazione continua e citato nell’ “art. 25 , comma 7. omissis, per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua omissis per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio” .

Iscrizione al Registro dei Praticanti Semplici

L’Ordine degli Avvocati di Novara ha attivato una nuova procedura per la compilazione e la presentazione in telematico della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti senza Patrocinio. Istruzioni dettagliate nel link qui sotto. Le necessarie marche da bollo dovranno essere apposte sulla relativa documentazione prima dell’upload della stessa (una marca da € 16.00 da apporre sull’istanza e una marca da € 16.00 da apporre sulla dichiarazione del dominus).

Il praticante riceverà mail dalla segreteria, ad avvenuta iscrizione, con dettagliate istruzioni per la fissazione del colloquio, la consegna dei documenti originali alla segreteria e bollettino pagoPa della relativa quota iscrizione.

Il Praticante, ogni sei mesi e comunque non oltre i 30 giorni dalla scadenza del semestre, deve chiederne la convalida  portando in segreteria il libretto debitamente compilato e 5 relazioni di cui una in deontologia (anche allegandole) che devono essere controfirmate anche dal dominus. La commissione provvederà ad esaminare la documentazione e fisserà il giorno del colloquio che sarà comunicato dalla segreteria a mezzo mail.

Obbligo frequenza Scuola Forense

Si comunica inoltre che l’art. 43 L.P. prevede che “il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionaleed il 1° aprile 2022 è entrato in vigore il Decreto 9 febbraio 2018, n. 17 contenete il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Obbligo frequenza Scuole Forensi praticanti ex art. 73 l 69.2013

Libretto (Linee guida per la compilazione del libretto di pratica forense) e tesserino saranno consegnati dal giorno successivo l’avvenuto colloquio e previo accertamento del pagamento della quota stabilita.

– Istruzioni – Domanda iscrizione Praticante Semplice – online

– link alla piattaforma RICONOSCO

Autocertificazione da consegnare unitamente alla documentazione in  originale presso la segreteria

Patrocinio sostitutivo

– Patrocinio Sostitutivo termini e chiarimenti

Domanda iscrizione praticanti con patrocinio

Documenti per l’iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio

– Privacy per iscrizione ad Albi e Registri

Tassa di concessione governativa: 168,00 €, su c/c postale n. 8003, intestato a Agenzia delle entrate,
centro operativo di Pescara – tasse e concessioni governative

Il Praticante, ogni sei mesi e comunque non oltre i 30 giorni dalla scadenza del semestre, deve chiederne la convalida  portando in segreteria il libretto debitamente compilato e 5 relazioni di cui una in deontologia (anche allegandole). La commissione provvederà ad esaminare la documentazione e fisserà il giorno del colloquio che sarà comunicato dalla segreteria a mezzo mail.

Richiesta certificato di compiuta pratica

Regolamento recante disciplina delle modalita’ e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. (16G00057) (GU Serie Generale n.81 del 07-04-2016) Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2016 – DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48

Art.2

2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte.

D.M. 70/2016 – chiarimenti:

  1. Rilascio del certificato di compiuta pratica e poteri di vigilanza e controllo dei Consigli dell’Ordine

L’art. 45 l. prof. stabilisce che «il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato». Di questa fattispecie si sono occupati anche l’art. 8, commi 3 e 6, primo periodo del Regolamento n. 70 che la hanno dettagliata ulteriormente, prevedendo che, una volta decorsi i 18 mesi del tirocinio (salva interruzione «giustificata»), il «Consiglio dell’ordine presso cui il praticante è iscritto», ad esito di apposita verifica sull’«effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio», rilascerà il certificato di compiuto tirocinio.

Il controllo rimesso al Consiglio dell’ordine, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del nuovo Regolamento, si esplica «anche» mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si è svolto il tirocinio. Il Consiglio accerterà anche «in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. [Richiederà] al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. [Accerterà], altresì, la sussistenza del requisito di cui all’art. 17, comma 9, lett. c), l. prof.», e cioè l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, da valutarsi, «nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro». Il controllo, inoltre, si estenderà anche al rispetto delle norme deontologiche, posto che il comma 7 dell’art. 8 prevede espressamente l’applicabilità anche dell’art. 42 l. prof., ad avviso del quale «i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine».

Qualora i predetti controlli dovessero dare esito negativo e/o, comunque, insufficiente (con giudizio che potrebbe avere ad oggetto anche un solo singolo semestre), il Consiglio negherà il rilascio del certificato. In questo caso, però, sia il praticante che l’avvocato presso il quale è svolto il tirocinio dovranno essere sentiti, e il provvedimento di rigetto potrà, per espresso richiamo di quanto previsto dall’art. 17, comma 7, l. prof., essere impugnato avanti al CNF.

– Documenti per il rilascio del certificato di compiuta pratica

– Istanza per rilascio del certificato di compiuta pratica

Convenzioni semestre anticipato

– UNIUPO – Convenzione per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza

Istanza per pratica anticipata UNIUPO

– UNIVERSITA’ MILANO BICOCCA -convenzione per semestre anticipato

– Istanza per pratica anticipata UNIBICOCCA

– Privacy per iscrizione ad Albi e Registri

Convenzione praticantato presso gli uffici giudiziari

Parere CNF tirocinio ex art. 73 DL 69-2013 praticanti iscritti dopo il 01.04.2022

Obbligo frequenza Scuole Forensi praticanti ex art. 73 l 69.2013

Convenzione Praticantato con Procura della Repubblica di Novara

Convenzione att. praticantato avvocati – Tribunale di Novara ex art.44 L. 247/2012 – D.M. 58/2016

CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA EX ART.37 D.L. N. 98-2011

Cancellazione dal Registro dei Praticanti

– Modulo cancellazione praticante

Modulistica Comunicazione Studio Associato

Art. 4 comma 3 della L.P.

Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari

ISCRIZIONE_ASSOCIAZIONI_ex_art4_l_247_12_DEF_1_2021

Imposta di bollo – richiesta ed emissioni certificati – istanze all’Ordine

L’art.3 comma 1 della tariffa – Parte prima – Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disciplina dell’imposta di bollo” prevede con riferimento agli enti pubblici che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00.

A tal proposito il Ministero dell’Economia ha convenuto che tutte le istanze rivolte agli Ordini, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione, iscrizione a vari elenchi) o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, necessitano di imposta di bollo.

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72 o nei casi previsti da altre norme speciali.

Il richiedente ha l’obbligo di citare all’Ordine a cui fa richiesta di certificazione, l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Conseguentemente le amministrazioni pubbliche (Ordini Professionali) e i gestori di pubblici servizi non possono accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art.74 comma 2, lett.a) del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000.

L’art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 come modificato dall’art. 15 comma 1, lett.c) della Legge 183/11 prevede che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.”

Pertanto, allorquando, su richiesta di avvocati e praticanti, gli Ordini rilasceranno certificati di iscrizione da produrre a soggetti privati, dovranno apporvi a pena di nullità la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto a organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Infine si rileva che accade di frequente che iscritti agli albi chiedano espressamente certificati “in carta libera“; tuttavia se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesta va esente dal bollo, l’Ordine non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge e non può che rilasciare il certificato in bollo.

TABELLA ALLEGATO B Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto

Modulistica Casella PEC

Per l’attivazione della casella PEC con dominio PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT seguire la procedura indicata QUI

Modulo richiesta nuova password PEC

Modulistica richiesta kit firma digitale

Per l’acquisto del kit di firma digitale seguire la procedura indicata QUI