Elenco Unico Difensori d’Ufficio

Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio (modificato il 20 marzo 2020)

Integrazione al regolamento

Manuale per l’inserimento delle istanze nel GDU

Accesso al gestionale per invio delle Istanze

Avviso importante sul requisito dell’obbligo formativo:

L’avvocato che intende presentare domanda di inserimento o di permanenza  nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, è soggetto all’obbligo di formazione continua con certificazione di regolare adempimento dell’obbligo formativo nell’anno precedente la richiesta.

In relazione alla possibilità di compensazione dei crediti, prevista dal Regolamento CNF in materia di formazione, si specifica quanto segue:

dal primo inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio la legge prevede la verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell’elenco medesimo, in sede regolamentare, all’art. 5 cpv., è stabilito che il requisito relativo all’obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell’anno antecedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (rif. Art. 12 Regolamento formazione continua) – (3+2 per il solo anno 2020).

La verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi, che, ai fini del rispetto dell’obbligo, si basa sulla valutazione triennale, mentre il controllo dell’adempimento per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio è su base annuale (anno precedente la domanda) conseguentemente si terrà conto unicamente del numero dei crediti definiti dal Regolamento e non compensati.