Compensi professionali

Di seguito si allega il testo del D.M. n. 55/2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

I nuovi parametri sono entrati in vigore il 2 aprile 2014 e si applicheranno a tutte le liquidazioni successive all’entrata in vigore, sostituendo la disciplina precedente di cui d.lg. n. 1/2012, convertito con lg. n. 27/2012.

DM n. 55/ 2014
D.LG. n. 1/2012

Liquidazione parcella

Estratto del regolamento approvato il 27.07.2021 (inserito in forma integrale nella sezione regolamenti)

“Art. 2 – Presentazione dell’istanza e termine iniziale del procedimento

  1. L’iscritto o il privato presentano apposita istanza presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Novara, correlandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla valutazione dell’attività professionale.
  2. L’istanza, con i documenti allegati, deve essere presentata in formato digitale via posta elettronica certificata all’indirizzo ord.novara@cert.legalmail.it o secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall’Ordine; i documenti potranno essere allegati alla PEC o consegnati alla Segreteria su apposito supporto informatico. La copia della istanza e della documentazione prodotta in formato digitale verrà conservata negli archivi del Consiglio dell’Ordine.
  3. Con la sottoscrizione dell’istanza, l’interessato certifica la corrispondenza all’originale dell’eventuale documentazione depositata su supporto informatico nonché la corrispondenza dell’attività descritta a quella effettivamente svolta e acconsente al trattamento dei propri dati da parte della Commissione e del Consiglio dell’Ordine ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento.
  4. La data di presentazione dell’istanza alla Segreteria dell’Ordine, attestata dal relativo protocollo ovvero dalla ricevuta della consegna elettronica della PEC, costituisce il termine iniziale del procedimento.
  5. È data facoltà all’interessato di presentare la domanda anche in formato cartaceo da depositarsi presso la Segreteria dell’Ordine, solo previa autorizzazione dell’Ordine stesso ed in caso di impossibilità a provvedere telematicamente.
  6. L’istanza deve contenere:
  7. tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, PEC, etc);
  8. l’indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
  9. l’elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti rationae temporis;
  10. l’indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base;
  11. il numero di parti per le quali è stata svolta l’attività professionale;
  12. la descrizione dell’attività professionale svolta nonché tutta la documentazione utile e/o necessaria per consentire la corretta valutazione della congruità della parcella;
  13. nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine unitamente alla copia della sentenza di fallimento e/o della comunicazione ex art. 92 L.F.;
  14. qualora l’istanza sia presentata dal privato, l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in caso di assenza, l’indicazione del recapito (email, fax od altro) a cui indirizzare la corrispondenza.

Le parcelle, debitamente redatte, vanno allegate all’istanza oppure inserite nell’istanza stessa.

Nel caso di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall’Autorità Giudiziaria, il parere viene trasmesso unicamente all’Autorità richiedente.” –

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2021 e si applica alle richieste di liquidazione e parere depositate dopo tale data

ISTANZA OPINAMENTO PARCELLA

Legge 30.12.2020 N. 178 e Decreto Interministeriale 20.12.21 – Rimborso imputato assolto

Decreto interministeriale 20 dicembre 2021 – Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti

Appendice allegata al regolamento parcelle in vigore:
Rimborso spese imputati assolti: Il Consiglio in tema Il Consiglio, in merito al rimborso delle spese legali per gli imputati assolti introdotto con l’istituzione di un apposito fondo previsto nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), letto il D.M. 20 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia e del MEF, letto l’art. 29 n. 3 lett. b) L. n. 247/2012 che prevede che “il consiglio è autorizzato […] a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi”, vista la comunicazione del CNF in data 20/10/2022 a firma della Presidente del CNF avv. Maria Masi, delibera che la liquidazione delle parcelle volta ad ottenere il rimborso delle spese per gli imputati assolti è esente dalla tassa di opinamento e il parere verrà rilasciato senza oneri a carico dell’iscritto richiedente, ad eccezione dell’imposta di bollo ove dovuta. La presente delibera costituirà appendice allegata al regolamento parcelle in vigore in aggiunta all’appendice contenente la precedente delibera. La presente delibera è immediatamente esecutiva e se ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine con indicazione della data odierna;
Approvato nella seduta di Consiglio del 07.02.2023

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITÀ PER IL RIMBORSO SPESE LEGALI PER L’IMPUTATO ASSOLTO

Patrocinio a spese dello Stato per MEDIAZIONE e NEGOZIAZIONE assistita – Applicativo SIAMM – 

Com’è noto, il legislatore ha previsto l’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).

Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Novara, si propone attraverso il sistema Riconosco.

Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce:

Istanza patrocinio stragiudiziale

Sulla piattaforma, il difensore inserirà

• Per la mediazione
il numero del procedimento, il nome dell’Organismo di mediazione, la data dell’accordo di conciliazione quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l’importo del valore dell’accordo;

• Per la negoziazione assistita
Gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione al CNF tramite piattaforma dedicata, se riguardante i procedimenti di famiglia anche la data di trasmissione pec all’Ordine e la data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione

Per entrambe le procedure, il difensore inserirà altresì
• l’importo del compenso richiesto
• la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.

e allegherà i seguenti documenti:

• formale istanza con sommaria descrizione dell’attività svolta contenente parcella proforma emessa per le prestazioni svolte – firmata digitalmente in formato grafico

· copia verbale di conciliazione

· dichiarazione della parte circa la permanenza delle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio e delibera di avvenuta ammissione

Tenuto conto che lo spazio per gli allegati sulla piattaforma è limitato si consiglia di produrre un unico PDF

Poiché il sistema del Ministero non prevede avvisi di deposito ai COA Vi chiediamo la cortesia di avvisarci con una mail dell’avvenuta presentazione.

Una volta completata la procedura sul SIAMM, il COA delibererà in ordine alla congruità o non congruità della parcella caricata, annotando il provvedimento sulla piattaforma SIAMM.

L’annotazione sul SIAMM vale come comunicazione al difensore.

All’esito della delibera del COA, il Ministero della Giustizia

– se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;

– effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato;
– quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza.

I criteri stabiliti dal decreto del 1 agosto 2023

In linea con la citata sentenza della Corte costituzionale, con decreto 1 agosto 2023 (in GU n.183 del 7.8.2023), sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

In particolare con il menzionato decreto sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, e la disciplina delle modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo imposto.

In ordine all’importo dell’onorario, il decreto 1.8.2023 prevede (art.4) che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall’art.20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n.55, come modificato dall’art. 5 del D.M. 13.08.2022 n. 147, ridotto alla metà

Allegati:

Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia

decreto_01-08-23_1

 

Fatturazione elettronica diretta al Tribunale di Novara

Il Tribunale di Novara e l’ufficio del Giudice di Pace di Novara sono oggi abilitati a ricevere le fatture elettroniche; il funzionario competente è la dr.ssa Butera per il Tribunale.

Nel file allegato troverete un breve vademecum contenente le istruzioni per la fatturazione elettronica

Si precisa che:

– il codice IPA per il Tribunale di Novara: 6AHHPV
– il codice IPA per il Giudice di Pace di Novara: K5EEU2